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Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin
by
lugligino
on 27/11/2017, 23:40:39 UTC
Quindi se io avessi 100000€ di bitcoin fermi su un wallet ogni anno ci dovrei pagare 26.000€ di tasse? E dopo 5 anni ho pagato più di 100.000€ di tasse su bitcoin fermi su un wallet? Ti rendi conto della follia di quello che dici? C'è troppa confusione in merito, se io compro un lingotto d oro a 1000€ e dopo 1 anno ne vale 100.000€,non è che io poi ogni anno devo pagare il 26% del suo valore in tasse.
Se dobbiamo equiparare i bitcoin a valuta estera allora secondo gli esperti va applicata la circolare 165 del 1998 par. 2.2.3:
Con riferimento alle valute estere (lettera b) dell'elencazione che precede), anch'esse, come già detto, previste nella nuova lettera c-ter), il legislatore ha inteso assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento.
Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico accertare di volta in volta quando la disponibilità della valuta sia stata acquisita e mantenuta per finalità d'investimento finanziario, il legislatore ha stabilito che tale finalità deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e cioè nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti.
Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L'introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non e' più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta.
Per evitare tuttavia di attrarre a tassazione fattispecie non significative, con la disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 81 del TUIR è stato previsto - in attuazione della norma di delega che consentiva l'introduzione di franchigie - che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' stata realizzata. Il valore in lire della giacenza in valuta va calcolato secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, e cioè al 1 gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (prelievo), verificando altresì che in tale anno la anzidetta giacenza si sia protratta per almeno sette giorni lavorativi continui. Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.


Francamente non sono un esperto e sono in lieve difficoltà a interpretarla in modo chiaro, ma, visto che si tassano le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute, direi che non si tassano mai depositi se non "muovi" la valuta e, se la muovi cambiando la valuta estera in valuta locale, paghi le tasse solo se tutte le giacenze in valuta (non le giacenze in valuta più qualsiasi altra cosa) superano i 100 milioni di lire.