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Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin
by
Paolo.Demidov
on 12/12/2017, 08:27:37 UTC
In assenza di una legge "adatta"... si cerca di individuare cosa sia questo bitcoin.
Leggevo alcune slide di Capaccioli del 2015 dove ritiene che le criptovalute possano essere considerate:
1. Moneta
2. Valuta estera
3. Beni Immateriali
4. Commodity
5. Security (titolo)
6. Diritti di Baratto (Barter Rights)
7. Sistema di pagamento

Ed è appunto questo che già inizialmente genera confusione perchè ognuno di questi strumenti viene trattato/regolamentato in maniera differente.
Mentre una criptovaluta può benissimo adattarsi a tutte e 7 le cose.

Figuriamoci poi andare a "sviscerare" il come si sono ottenuti i bitcoin.
Attività di Trading? Quindi continuamente a scopo speculativo?
Acquisto li tengo e poi li vendo a distanza di anni?
Mining? Anche qua... a livello di impresa o occasionalmente?
Faucet, Airdrop, Giveaway, ecc... ?
Vincite di gioco? Scommesse, dadi, poker, casinò, ecc... ?
Altro

Ognuna di queste chiamamole "entrate" potrebbe essere tassata in modo diverso. "Capital Gain" piuttosto che "redditi diversi" o "redditi da capitale" ecc... e non è detto che sia corretta la scelta di una piuttosto che l'altra e secondo me neanche facile.
Ad esempio: Se avessi minato dei bitcoin nel 2013 e li vendessi adesso (dopo 4 anni)... cosa dovrei dichiarare?
Differenza di prezzo tra valore attuale e prezzo di quando li ho minati e pagarci il 26% di capital gain?
Oppure... come ipotizza lo stesso Capaccioli... l'attività di mining può essere intesa come "premio" legato alla "sorte" e quindi troverebbe applicazione il 67 lett. d) del TUIR... quindi "redditi diversi" e quindi art. 69 del TUIR?
E se fosse questo il caso sarebbe un reddito "l'intero ammontare percepito per anno di imposta"... ma son passati 4 anni... (ma è anche vero che finchè non li vendi/cambi non sono moneta legale)
Stesso esempio per chi magari ha realizzato qualche vincita nei svariati siti di gambling.
Ipotesi: giocata a dadi nel 2013 con bitcoin ottenuti da una "faucet" e giocati a 1000x e magari vinto... e magari adesso li vuoi vendere... cosa dichiari? 67 d) TUIR e quindi 69 TUIR potrebbe andar bene? Intero importo tassato... ma quale importo? L'attuale valore perchè lo vendi adesso o dell'epoca in cui hai vinto... oppure la differenza tra i due valori?

Mah?!

Non sono un tributari sta, provo a dare la mia personale interpretazione.

In Italia recentemente si ha notizia che il BITCOIN è stato riconosciuto, o quanto meno equiparato, a valuta estera e si è potuto inserire in una trascrizione notarile per la compravendita di alcuni immobili.
Dopo interpello all'Agenzia delle Entrate da parte della società che vendeva.

Ne consegue che si potrebbe considerare il BITCOIN, in Italia, come valuta estera.

Per cui potrebbe andare nei REDDITI DIVERSI ( http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/04/07/tuir-titolo-i-capo-vii-redditi-diversi#61905 ) in particolare - C-TER) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, [...] Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; [...]

ne consegue che [...] 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), cbis) e C-TER) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. [...] Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, IN MANCANZA DEL DOCUMENTO del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. [...].