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Re: Fisco / Tasse / Legge sul Bitcoin
by
Nuark
on 26/12/2017, 16:16:36 UTC

Un cambio di valuta configura una CESSIONE A PRONTI (o SPOT FX) quando la transazione è immediata o quando avviene in un lasso di tempo breve, di norma uno o due giorni. L’Art. 67 c. 1-ter del TUIR ci concede qualcosa in più, cioè i famosi 7 giorni, se si opera oltre il limite dei 51.645,69 euro.

Il cambio di bitcoin (preciserei: quando inviati da un wallet personale) in euro è chiaramente equiparato dalla risoluzione 72/E del 02.09.2016 ad un cambio di banconote, infatti cito testualmente: “vengono conservate in ''portafogli elettronici" (es. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell'intervento di terzi”, inoltre : “tali operazioni rientrano tra le operazioni relative a DIVISE, BANCONOTE e MONETE con valore liberatorio".

Quindi quando viene effettuata tramite un cambiavalute (exchange) una operazione a pronti, cioè invio da wallet personale e cambio in tempi brevi in euro, non ricorre tassazione MAI, indipendentemente dall’importo. Infatti la circolare 165/E del 1998, paragrafo 2.2.3 ci dice che: “Considerato tuttavia che sarebbe stato alquanto problematico accertare di volta  in volta quando la disponibilità della valuta sia stata acquisita è mantenuta per finalità d'investimento finanziario, il legislatore ha stabilito che tale finalità deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge in due diverse ipotesi e cioè nelle ipotesi in cui la valuta sia stata CEDUTA A TERMINE ovvero immessa su DEPOSITI o conti correnti”.

Se invece si mantengono su uno o più depositi (exchange) bitcoin per un equivalente superiore a 51.645,69 euro e per almeno di 7 giorni, la plusvalenza realizzata la momento del cambio, è tassabile. Se rileggiamo la risoluzione 72/E del 02.09.2016, cita: “l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà, in sede di CONTROLLO, di acquisire le liste della CLIENTELA al fine di porre in essere le opportune VERIFICHE”. In pratica prima dice che le operazioni a pronti non sono tassate e allora perché si riserva di verificare? Principalmente per appurare se veramente si tratta di operazioni a pronti.

Non si hanno le prove e la documentazione dell’origine dei bitcoin? Mi ripeto, cito di nuovo la risoluzione 72/E: “… l'istante sarà tenuta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 …”, cioè a segnalare le operazioni specie quelle di importi rilevanti (es. superiori a 15.000 euro – ma non solo) previste dalla normativa ANTIRICICLAGGIO (da notare che il DLGS 231 del 2007 è stato poi superato dal recente DLGS 90/2017: http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/06/20/antiriciclaggio ).