La tassazione come invocata da questa risoluzione è altamente discutibile.
Assimila un wallet personale ad un deposito o conto corrente, cosa che non è come ho già evidenziato in precedenza.
Vedere l'art. 67, comma 1, lett. c-ter) del D.P.R. n. 917/1986 secondo cui sono redditualmente rilevanti solo talune
specifiche fattispecie, per le quali è presunta ex lege una finalità dinvestimento finanziario, e cioè le cessioni a titolo oneroso di valute estere:
- oggetto di cessione a termine; ovvero
- rinvenienti da depositi o conti correnti
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