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Re: quadro RW: ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI
by
Paolo.Demidov
on 17/06/2019, 09:49:54 UTC
È vero che solo nel 2017 si specificano i discorsi per le cripto... però è anche vero che non si può proprio far finta in maniera totale della volontà del legislatore... è come se ci fosse una legislazione che regola il commercio di mele, pere, albicocche, ecc... ecc... tutta una serie di frutta; e qualcuno si "inventa" un frutto nuovo non in elenco per fare quel che gli pare.
Però BTC e le cripto imho sono un concetto totalmente nuovo, è un qualcosa che prima non esisteva, non vedo come si potrebbero paragonare a qualcosa già esistente nel 2007, o sbaglio? Qui non si tratta di una modifica a un qualcosa già esistente, si tratta di una vera e propria creazione da zero, correggimi se sbaglio.


Nel decreto legge 231 del 2007 escono tutta una serie di norme per antiriciclaggio, con anche tutta una serie di definizioni precise... l' aggiornamento del 2017, in senso cripto poi non ammette ambiguità.

La questione è il altri termini, nei primi anni essendoci valori irrisori... non si era sentito il bisogno di "specificare"... si era a livello di scambio di valori...
come lo scambio di figurine o delle sorpresine Kinder.

Quando il discorso si è allargato...


In ogni caso, per somme rilevanti, utilizzare un buco o una falla normativa è andare contro quei principi generali come non avere la "diligenza del padre di famiglia".


Chi ha iniziato con spiccioli e ora si ritrova un valore discreto, passa... in una ipotetica valutazione davanti ad un giudice per qualcosa.
Chi già dall'inizio, dai primordi di Bitcoin, girava i milioni...
...vedi certi exchange... o certi personaggi... avrebbe dovuto tenere un minimo di "accortezza".

Nelle vicende in zona grigia, un conto sono le cose irregolari, altro sono le cose illegali.
Per passare da un termine all'altro, basta poco.