Per chi volesse apporfondire lascio il link della sentenza (ragazzi dai professiamo disintermediazione e poi ci affidiamo a siti terzi

)
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201907581&nomeFile=202001077_01.html&subDir=ProvvedimentiLa "chiccha" la metto subito in risalto : " Gli atti con i quali, nellapprovare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali,
non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti. "
Tradotto in italiano corrente? Che vuol dire "non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria" ?
Riporto alcuni altri passi che mi sembrano particolarmente significativi:
Si rivela dunque infondata largomentazione della parte ricorrente secondo la quale le valute virtuali non dovrebbero essere dichiarate nel quadro RW perché non espressamente elencate nellart. 4: la nozione di investimenti esteri, valevole ai fini del monitoraggio, è definita allart. 1 del medesimo d.l., che concorre a definire la nozione degli investimenti allestero e di attività estere di natura finanziaria, includendo in esse anche investimenti ed attività mediante impiego di valute virtuali; infondata è anche largomentazione secondo la quale i prestatori di servizi attinenti la moneta virtuale non sono operatori finanziari, posto che lart. 1 cit. assoggetta agli obblighi di monitoraggio sia gli operatori finanziari che quelli non finanziari; irrilevante è la tesi secondo cui le monete virtuali sarebbero mezzi di pagamento (e non valute), perché la disposizione di cui allart. 1 cit. è relativa alle operazioni compiute sia con valute virtuali sia con mezzi di pagamento in quanto tali.
La compilazione del quadro RW dipenderà pertanto dalla sussistenza degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti a tali obblighi vincolati per effetto della normativa primaria e nei relativi limiti.
Si tratta di interventi normativi espliciti che sono rivolti a conferire un inquadramento formale alle categorie applicabili alle operazioni con le monete virtuali e come tali differentemente da quanto sostenuto a sostegno del ricorso - si collocano in coerenza ed in continuità con lelaborazione dogmatica dellistituto, concorrendo a definirne il regime specie ai fini del monitoraggio e della prevenzione del riciclaggio, ma con evidenti ricadute anche in termini di trattamento fiscale.
Infatti, la nozione di cui alla lett. qq sopra riportata, non si limita a qualificare la moneta elettronica quale mezzo di scambio, ma contempla espressamente la possibilità che tramite il suo impiego si compiano operazioni di acquisto beni e servizi oppure finalità di investimento, recependo quella caratteristica duttile delle rappresentazioni digitali di valori già avvertita in dottrina - come si è visto dapprima - che consente a queste ultime di veicolare più tipologie di operazioni e scambi (aspetto, del resto, che le stesse parti ricorrenti evidenziano nella loro esposizione preliminare ai motivi di ricorso).
Ne deriva una qualificazione fondata su una definizione funzionale delloggetto (ovvero teleologica e non meramente tipologica), che impone di ricondurre alle pertinenti forme (esistenti) di tassazione non già il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è per lappunto - rappresentativa di valori (sia pure scaturente da un riconoscimento pattizio e volontario dei soggetti che le utilizzano), che, a loro volta, sono costituiti da utilità economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità contributiva.
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laccoglimento di una nozione funzionale della moneta virtuale, nei sensi che si sono indicati, comporta che è soggetta a tassazione non la moneta virtuale come mezzo finanziario in sé, ma lutilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa rende possibili
Tradotto: non importa cosa è la moneta virtuale, ma il come si utilizza questa rappresentativa di valori.
I fini della dichiarazione sono: monitoraggio (per eventuale imposizione fiscale) e prevenzione del riciclaggio.
in Italia il trattamento fiscale delluso della moneta elettronica ricade per quanto concerne lodierna controversia, inerente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche entro il novero dellart. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917, come variamente indicato nelle Risoluzioni dallAgenzia delle Entrate sopra indicate (per leffetto, non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti, in quanto manca la finalità speculativa, salvo plusvalenze o minusvalenze allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici o wallet conti digitali, per i quali la giacenza media superi i limiti meglio indicati allart. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter e comma 1 ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti da cessioni a termine, ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e CFD ex art. 67, comma 1, lett. c quater) del TUIR; se tali redditi sono percepiti da persona fisica al di fuori dellesercizio di attività di impresa, sono soggetti ad imposta con aliquota sostitutiva del 26 per cento, a norma dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello).
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A norma dellart. 4 del d.l. 167/1990, conv. in l. 227/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dellart. 5 del TUIR, residenti in Italia, che, nel periodo di imposta detengono investimenti allestero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi; è a questo fine che è stato inserito nel modello Unico il quadro RW (in ordine alle attività detenute allestero, ordinariamente il contribuente assolve lImposta sul Valore degli immobili allestero - IVIE - e limposta sul Valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti allestero IVAFE-; nel caso delle valute virtuali, come chiarito nelle Risoluzioni dellAgenzia, lIVAFE non è dovuta, dal momento che non si tratta di investimenti in depositi bancari ed a tale scopo si richiede la barratura della casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5).
Con lInterpello nr. 956-39 del 2018 (anteriore alle istruzioni oggetto dellodierno gravame), lAgenzia aveva (già) espresso lorientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW (indicando di inserire nella colonna 3 (codice individuazione bene) il codice 14 (altre attività estere di natura finanziaria).
Il quadro RW va compilato.
Rimangono aperte diverse questioni:
1) nel momento in cui si comunica di possedere una certa cifra in euro di bitcoin, si solleva immediatamente la questione di dover essere in grado di dimostrare la provenienza di quei soldi (antiriciclaggio): qualunque furfante potrebbe dichiarare di avere 100k euro in bitcoin che non provengono da attività illecite, bisognerebbe quindi essere in grado di documentare come si sono acquistati quei bitcoin.
Ma se sono passati anni (e anni fa non c'era alcuna norma a riguardo) uno potrebbe non avere materialmente le prove di tali acquisti legali.
2) se compro direttamente qualcosa con bitcoin (non cambio in euro), devo lo stesso calcolare le eventuali plusvalenze?
3) se invece di dichiarare nel 2019 uno dichiara nel 2020 o 2021 cambia qualcosa? Ovviamente sempre nel caso non si sia venduto nulla nel frattempo.