Personalmente ritengo sostanzialmente inaffidabili le INTERPRETAZIONI rilasciate da Youtuber, Commercialisti Telematici, Avvocati e Giornalisti.
Mi permetto di dare il mio umile contributo alla discussione.
Commenti, pareri, interviste, dichiarazioni, comunicati, non possono in nessun modo essere utili in fase di CONTENZIOSO con lAgenzia delle Entrate. Quello che conta in primis sono la NORMATIVA vigente, le risoluzioni e le circolari pubblicate dallADE.
Al di là delle interpretazioni personali, lAgenzia delle Entrate tratta le valute virtuali alla stregua delle VALUTE ESTERE. Pareri tecnici che ne diano altra definizione, anche rilasciati da autorità Europee e che non abbiano valore di legge in Italia, non andrebbero considerati.
La risoluzione 72/E del 02.09.2016 parla chiaro, Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, si ricorda che LE OPERAZIONI A PRONTI (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa.
Quindi le OPERAZIONI A PRONTI non sono mai soggette a tassazione e non si applica la soglia dei 7 giorni e 51.645,69 Euro. Sono tassate solo le OPERAZIONI A TERMINE.
Vale la pena di leggere il contenuto della risoluzione 67/E del 06.07.2010 che interpreta in modo chiaro i dettami dellart. 67 del TUIR. (Preciso che per quanto riguarda il Forex vale ora quanto enunciato nella risoluzione 102/E del 25.10.2011). In particolare si esprime sul fatto che le mere cessioni a pronti non sono suscettibili di produrre differenziali aventi rilevanza reddituale.
Le operazioni che coinvolgono i bitcoin, vanno quindi classificate a seconda di come sono strutturate. Se si configurano OPERAZIONI A PRONTI = No tassazione, No dichiarazione. E qui che bisogna fare attenzione e se pensate di rientrare in questa casistica, consiglio di non fidarsi delle interpretazioni di consulenti ed inviare INTERPELLO alla direzione regionale dellADE.
ATTENZIONE, ATTENZIONE ATTENZIONE. Mi pare largomento che segue sia già stato toccato ma vale la pena sottolineare che si tratta di un problema irrisolvibile per chi non potesse documentare le operazioni.
Anche ricadendo in una condizione di non imponibilità, se bonificate su un conto bancario un importo rilevante, Banca e Autorità Giudiziaria potrebbero chiedervi di rendere conto dellorigine dei fondi ai sensi della normativa antiriciclaggio, DLGS 231/2007
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig=
MINING. Per i minatori, ATTENZIONE: In Italia, lacquisto, lutilizzo e laccettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite MA, ...le attività di emissione di valuta virtuale
potrebbero invece concretizzare, nellordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano lesercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati. Vedere lart e 130 e 131bis TUB.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf Personalmente ritengo la normativa applicabile solo a chi avesse intenzione di emettere ICO o creare una valuta virtuale pre-minata, ma in ogni caso, ad oggi, per tutelarsi eviterei di dichiarare di avere minato bitcoin.
Supponiamo che volessi diciamo evitare casini con tassazioni o robe varie ma volessi comunque trasformare le mie crypto in fiat (euro),
Quello che consigli è di evitare di fare depositi su cc bancario di tutte le mie "ricchezze" in un colpo solo??
Se facessi quindi depositi da 2k euro al mese?? Magari dilazionati in 3o4 tranche?? Posso stare tranquillo??