ah scusa, dimenticavo un dettaglio. Ovviamente nella risposta all'interpello era indicato che nel quadro RW vanno dichiarate crypto solo se detenute su exchange, non su wallet locale, giusto?
Eh...magari -->
...all'insieme dei wallet detenuti dalcontribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web)...Manca il brain wallet, ma onestamente non ci proverei

Và dichiarata qualunque, ovunque.
In pratica, per chi ha btc frutto di trading di vecchia data, conviene "non essere in grado di documentare" e usare il peggior cambio dell'anno di vendita (che sarà sicuramente maggiore del vero prezzo di carico).
Resterebbe però il problema dell'antiriciclaggio: forse meglio avere la documentazione e mostrare il reale prezzo di carico che affidarsi alla possibilità concessa dalla norma.
A questo punto però mi domando: se io ho documentazione del costo di carico di una moneta perché l'exchange mi ha permesso di scaricare il csv, questo dato è considerato una documentazione sufficientemente ufficiale e veritiera agli occhi dell'AdE? O si tratta di nuovo di "non essere in grado di documentare", e di conseguenza il calcolo della plusvalenza si fa partendo dal peggior prezzo dell'anno? Sarebbe un game changer per chi vuole fare cash out sopra 51k: aspetti i primi dell'anno e la plusvalenza è zero, qualsiasi sia la cifra in questione.
Andrebbe fatto un interpello per chiedere se i csv di un exchange sono documentazione sufficiente o se si applica appunto il peggior cambio nel periodo di imposta...
Okkio --> per il peggior cambio, il TUIR parla di donazione, non acquisto. Sò che a molti frega poco o nulla, ma in caso di controlli e contestuale consegna delle transazioni, è facile capire che il donante proprietario del conto da zillioni è un exchange.
Interpello per i csv non serve, ti risponde TUIR 110 comma 9:
Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.